Art. 1.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75).

      1. All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
      Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è punito con la sanzione amministrativa da 300 a 5.000 euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da 300 a 2.000 euro.
      Non è punibile per i fatti di cui al secondo comma chi, in base a specifici e riscontrabili elementi, risulta essere stato indotto a prostituirsi mediante violenza o minaccia.
      Chiunque compie atti idonei diretti inequivocamente ad avvalersi delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 300 a 2.000 euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro».

      2. Dopo l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - 1. Non è punibile per il reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo capoverso, numero 8), chi, esercitando esso stesso la prostituzione, si

 

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è attivato, senza alcun fine di profitto o di lucro, per prestare assistenza nei confronti di un altro soggetto esercente la medesima attività.
      2. Ai sensi della presente legge, non costituisce reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo capoverso, numero 8), la locazione per civile abitazione a canoni di mercato di appartamenti nei quali si esercita la prostituzione. In tali casi, i possessori di altre unità immobiliari inserite nel medesimo fabbricato, che hanno subìto turbativa del proprio possesso dall'esercizio dell'attività di prostituzione, possono agire nei termini e con le forme di cui all'articolo 1170 del codice civile.
      3. In ogni regolamento condominiale di fabbricati destinati a civile abitazione, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice civile, possono essere previsti il divieto o limitazioni all'esercizio della prostituzione nello stabile».